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Ordinanza — n. 24557/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming improper robbery attempt due to lack of possession control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24557/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the crime as an attempted improper robbery because security guards controlled the stolen item. The court rejected this, citing established precedent that mere removal of the property suffices for consummation, regardless of the victim's control.

Regesto Legislator

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Art. 56, Art. 628, comma secondo, cod. pen: The consummation of improper robbery does not require the agent to obtain possession of the movable property, as simple removal is sufficient, and the victim's control does not negate this.

Parole chiave

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Improper Robbery Consummation Possession Requirement Attempted Crime Requalification Security Control Irrelevance Cassation Admissibility difesa contro le pratiche commerciali illecite furto per mestiere tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen
Art. 628, comma secondo cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 34952 del 19/04/2012, Reina
Sezione 2, n. 46412 del 16/10/2014, Mogliera
Sezione 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill
Sezione 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAURE MARIO ALEXANDRU (CUI 063EEBR) nato il 28/12/2003 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Alexandru Graure; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina impropria nella corrispondente fattispecie tentata, oltre a non essere consentito poiché reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove correttamente si afferma come la condotta non si sia arrestata allo stadio del tentativo), è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (ex multis:

SU, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 in motivazione; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Mogliera Rv. 261021; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117); che proprio con la sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, sopra citata, le Sezioni Unite si sono già espressamente pronunciate sul tema in questione ritenendo sufficiente per la consumazione del reato di rapina impropria la mera sottrazione della res ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i