Italian Court dismisses appeal on robbery charges, ruling multiple victims do not preclude continued offense under Art. 81 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Davide Martorelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly absorb the third count of robbery into the second, citing Article 84 of the Penal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that established jurisprudence holds that committing robbery against multiple victims in a single context constitutes a continued offense under Article 81, Paragraph 2, rather than separate crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 84 cod. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.: In robbery cases involving multiple victims within a single context and rapid temporal succession, the plurality of victims does not preclude the qualification of the conduct as a continued offense (reato continuato) under Article 81, Paragraph 2 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORELLI DAVIDE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/04/2003 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Davide Martorelli; letta la memoria difensiva tempestivamente depositata in data 15/05/2025 con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso ribadendo le considerazioni ivi espresse; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 84 cod. pen in relazione agli artt. 56-628 cod. pen. per mancato assorbimento dell'illecito contestato al capo 3) in quello di cui al capo 2), oltre ad essere reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello sulla scorta dei dati fattuali a disposizione (cfr. pagg. 3-4), è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale afferma che «in tema di rapina, in presenza di una pluralità di persone offese e di un'azione connotata dall'esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a realizzare l'offesa nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata quoad poenam quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 9330 del 30/11/2018, dep. 2019, Scialo', Rv. 275526, si veda anche Sez. 2, n. 6362 del 15/02/1996, Bambace, Rv. 205375 secondo cui, qualora la rapina venga commessa in danno di più persone in un unico contesto e rapida successione temporale tra le singole sottrazioni, si configura un'ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3