Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Abdelrazak Assabane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had denied generic mitigating circumstances due to the defendant's prior police record and immediate post-release misconduct, while rejecting a specific statutory mitigation in favor of an aggravating circumstance involving a weapon. The Court of Cassation found the lower court's reasoning sufficient and discretionary, ruling that the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen: The Court of Cassation will not quash a judgment for lack of reasoning regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances if the lower court's decision is based on a discretionary evaluation supported by sufficient motivation and not the result of mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSABANE ABDELRAZAK nato il 30/01/1989 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abdelrazak Assabane; ritenuto che la censura relativa alla assenza di motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata avendo la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) argomentato sul punto evidenziando l'assenza di elementi positivi che giustificassero la diminuente (l'ammissione dei fatti era avvenuta quando il quadro probatorio a carico dell'imputato era ormai cristallizzato e la restituzione del bene del bene sottratto era stato il frutto dell'intervento del vigilante) e, di contro, la ricorrenza di elementi negativi rappresentati dai numerosi precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio e dalla commissione di altro illecito della stessa indole immediatamente dopo la scarcerazione disposta a seguito di arresto per la tentata rapina oggetto del presente procedimento; considerato che l'ulteriore doglianza, con la quale si lamenta l'assenza di motivazione anche in ordine al mancato giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen sull'aggravante dell'avere commesso il fatto con arma impropria, è parimenti infondata in quanto la Corte di appello, con valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, ha espressamente escluso l'invocato e più favorevole bilanciamento in ragione del rilevante" peso specifico" dell'aggravante (utilizzo, a fini intimidatori, di una forbice appuntita e di lunghezza pari a circa 13 centimetri) e la negativa personalità dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata); così giustificando la soluzione dell'equivalenza come più idonea ad adeguare la pena al caso concreto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i