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Ordinanza — n. 24554/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24554/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24554/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSI AMINE nato il 14/11/1983 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Amine Kassi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza o comunque l'illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria sottolineando, in particolare, le incongruenze emerse dal confronto tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle del teste Stracchiotti, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente allorquando manchi una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, le doglianze difensive tendono altresì a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la Corte di appello ha vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive (pedissequamente riproposte in questa sede) evidenziando come il racconto della persona offesa non era inficiato dalla testimonianza di Maria Virginia Stacchiotti, la quale aveva riferito circostanze fattuali relative alla fase antecedente alla violenza fisica esercitata dall'imputato per assicurarsi il possesso del portafoglio sottratto e per conseguire l'impunità (pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente allorquando manchi una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, le doglianze difensive tendono altresì a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la Corte di appello ha vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive (pedissequamente riproposte in questa sede) evidenziando come il racconto della persona offesa non era inficiato dalla testimonianza di Maria Virginia Stacchiotti, la quale aveva riferito circostanze fattuali relative alla fase antecedente alla violenza fisica esercitata dall'imputato per assicurarsi il possesso del portafoglio sottratto e per conseguire l'impunità (pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata violenza carnale testimonianza della vittima coazione sessuale pubblica istigazione a delinquere vie di fatto rapina

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSI AMINE nato il 14/11/1983 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amine Kassi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza o comunque l'illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria sottolineando, in particolare, le incongruenze emerse dal confronto tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle del teste Stracchiotti, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente allorquando manchi una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, le doglianze difensive tendono altresì a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la Corte di appello ha vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive (pedissequamente riproposte in questa sede) evidenziando come il racconto della persona offesa non era inficiato dalla testimonianza di Maria Virginia Stacchiotti, la quale aveva riferito circostanze fattuali relative alla fase antecedente alla violenza fisica esercitata dall'imputato per assicurarsi il possesso del portafoglio sottratto e per conseguire l'impunità (pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,