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Ordinanza — n. 24553/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on sentencing increases for continued crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Davide Di Pasquale inadmissible regarding a sentencing violation. The appellant argued that the lower court failed to adequately motivate the penalty increases for satellite crimes under the law on continued offenses. The court ruled that the reasoning obligation is implicit when crimes are identical in nature and profit, thereby satisfying the proportionality requirement without explicit separate justification.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; In cases of continued offenses, the judge must calculate and motivate penalty increases for each satellite crime, but this duty is implicitly fulfilled when crimes are identical in modality and profit, allowing verification of proportionality without redundant argumentation.

Parole chiave

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continued offenses sentencing increases proportionality principle implicit reasoning penalty calculation satellite crimes appeal inadmissibility adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE DAVIDE nato a TRADATE il 06/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Di Pasquale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen e l'omessa motivazione sulla dosimetria dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite, è manifestamente infondato; che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascuno degli illeciti posti in continuazione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che tale obbligo deve intendersi nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri reati accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata) in presenza di reati ( due truffe) del tutto identici tra loro quanto alle modalità e caratterizzati da un ingiusto profitto di entità pressochè simile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 g