Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Pius Bright inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court ruled that the first ground of appeal was merely a repetition of arguments already rejected by the appellate court without new legal criticism, while the second and fourth grounds were substantively unfounded regarding the classification of the crime and the continuity of offenses. Furthermore, the third ground concerning a mitigating circumstance was rejected because the defendant failed to specifically request this attenuation during the appellate proceedings, violating procedural requirements for raising new issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530 cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 610 cod. pen.; Art. 133 cod. proc. pen. The Court holds that an appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of previously examined arguments or if a mitigating circumstance was not specifically requested and argued in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIUS BRIGHT nato il 25/04/2000 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bright Pius; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e dell'art. 628 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato delitto di rapina impropria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e, dunque, privi di critica argomentata rispetto alle ragioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata; che, infatti, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, i giudici di appello, alla luce della vicenda fattuale accertata, hanno correttamente ritenuto sussistente in capo all'odierno ricorrente il coefficiente doloso richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie della rapina impropria, a fronte del contegno violento, funzionale a resistere ai tentativi della vittima di recuperare il cellulare di cui egli si era impossessato, e della non ravvisabilità di condizioni in grado di escludere la capacità del Pius di comprendere il disvalore sotteso a tale condotta (si vedano le pagg. 8 e 9 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nel reato di cui all'art. 610 cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello che ha configurato la condotta dell'imputato come sorretta dall'intenzione di assicurarsi il possesso del bene sottratto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale pronunciata il 13/05/2024 n. 86 non è consentito poiché l'invocata diminuente, già proponibile nel giudizio di appello celebrato in data 16/10/2024, non è stata prospettata in quella sede con motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con motivazione sul punto (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02;
Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello giudicato con sentenza divenuta irrevocabile dalla Corte di appello di Brescia, non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, poiché la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un medesimo disegno criminoso tra reati attribuiti al medesimo soggetto agente rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è, dunque, insindacabile davanti a questa Corte se sorretta, da adeguata e non illogica motivazione; che, nel caso di specie, la Corte di appello ha esplicato congrue e non contraddittorie ragioni in ordine alla assenza di una programmazione unitaria tra i due illeciti (si veda pag. 9 della impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del