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Ordinanza — n. 24550/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds due to procedural non-compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24550/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Fiorentino inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground regarding the lack of non-prosecution was rejected as the lower court's reasoning was sufficient, while the second and third grounds were dismissed because they were not properly raised in the appeal act. Consequently, the appeal failed due to procedural defects rather than substantive legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals must specifically cite all legal grounds in the appeal act; failure to do so renders subsequent complaints inadmissible.

Parole chiave

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recidivism non-prosecution procedural admissibility sentencing mitigation Court of Cassazione contraffazione di merci marchi ingannevoli confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Salvatore Fiorentino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
273678 - 01); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono inammissibili ai sensi dell'art.
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono inammissibili ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.
Art. 62 bis
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Fiorentino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
273678 - 01); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO SALVATORE nato a NAPOLI il 25/01/1976 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Fiorentino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata (pag.

3) che ha ravvisato la condizione ostativa della abitualità del comportamento in ragione delle plurime condanne riportate dall'imputato per reati della stesse specie di quelli oggetto di giudizio (ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto); va ricordato che «ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono inammissibili ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. perché entrambe le censure non sono state previamente dedotte con l'atto di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato, peraltro, che dal provvedimento impugnato (pag.

1) emerge che la diminuente di cui all'art. 62 bis è stata riconosciuta dal giudice di primo grado con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,