Cassation court dismisses appeal on attempt sentencing, citing established synthetic method validity and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Cicerone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mandatory reduction of the sentence for attempted murder, but the court found this argument infounded because the lower court correctly applied the established synthetic sentencing method. Consequently, the request for material error correction was rejected as it must be addressed to the Court of Appeal, not the Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; The determination of punishment for attempted crimes may be effected via the direct or synthetic method without mandatory reduction, provided the law's limits on reduction for the consummated offense are respected and the reasoning is motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERONE MARIO nato a RIETI il 25/04/1957 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Cicerone; lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile con allegata nota spese e l'istanza di correzione di errore materiale, entrambe depositate in data 07/05/2025; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata riduzione della pena per il tentativo con riferimento al capo b) di imputazione, è manifestamente infondato essendo stato applicato, nella specie, il c.d. metodo sintetico, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa» (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01;
Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del presente grado di giudizio formulata dalla parte civile atteso che l'unico motivo di ricorso dedotto non attinge le statuizioni civili rispetto alle quali si è formato il giudicato e che la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato in calce alla motivazione della sentenza impugnata dovrà essere rivolta alla Corte di appello;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile. Così deciso