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Ordinanza — n. 24547/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction, upholding lower court's finding of criminal intent over mere breach of contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for fraud was based on a procedural error regarding his liability, claiming the case should have been treated as a simple contractual breach. The Court rejected this defense, noting that the lower court correctly identified the appellant's deceptive conduct in promising unperformed renovation work to induce payments, which constituted fraud rather than mere non-performance.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The court must distinguish between a mere breach of contract and criminal fraud; where the defendant's conduct involved deceptive inducement to obtain payments under false pretenses, the act constitutes fraud regardless of the underlying contractual relationship.

Parole chiave

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fraud conviction contractual breach deceptive inducement criminal intent appellate review inadmissible appeal false representations presentazione di un prodotto

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Giuliano Petriglia; considerato che, con l'unico motivo proposto, si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRIGLIA GIULIANO nato a VEROLI il 16/01/1965 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuliano Petriglia; considerato che, con l'unico motivo proposto, si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di truffa contestato; che le prospettazioni sono manifestamente infondate atteso che la Corte di appello - con un apparato argornentativo esaustivo, logico ed ancorato alle risultanze processuali illustrate nella pronuncia di primo grado e puntualmente richiamate- ha correttamente sussunto la condotta dell'imputato ( escludendone il ruolo di mero intermediario) nell'alveo della truffa contrattuale, disattendendo motivatamente la tesi difensiva dell'inadempimento contrattuale; in particolare, ha evidenziato che l'odierno ricorrente aveva realizzato una attività ingannevole in ordine alle opere di ristrutturazione di un immobile appaltate dal proprietario rassicurandolo sulla regolarità dei lavori (in realtà non effettuati) con false prospettazioni ed inducendolo così al pagamento di due stati di avanzamento che altrimenti non avrebbe effettuato, per poi rendersi irreperibile successivamente alla ricezione dei bonifici (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu