Italian Court dismisses appeal on fraud conviction for generic arguments lacking factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Martini inadmissible and ordered him to pay court costs. Martini argued that the lower court violated criminal law by failing to recognize mitigating circumstances and by convicting him of fraud without sufficient evidence. The court rejected these claims, noting that the appellant's arguments were generic and lacked specific factual or legal reasoning to challenge the trial court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 62 bis e 133 cod. pen.: An appeal must be supported by specific factual and legal arguments; generic assertions of lack of evidence or requests for mitigating circumstances without concrete critique are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI DANIELE nato il 26/12/1989 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daniele Martini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art.640 cod. pen. con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito trattandosi di prospettazioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono con le quali ci si limita a sostenere apoditticamente l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri e alla attribuibilità all'imputato della contestata condotta illecita/ senza alcuna puntuale critica argomentata avverso la motivazione posta a base della sentenza impugnata ( pag.
1) che ha valorizzato la ricostruzione offerta dalla persona offesa - ritenuta attendibile anche perché riscontrata dalla documentazione in atti- che comprovava l'azione decettiva realizzata dal ricorrente; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge con riferimento agli art. 62 bis e 133 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento della invocata diminuente in favore dell'imputato, peraltro gravato da due precedenti penali e la particolare complessità della condotta fraudolenta che giustificava lo scostamento della pena inflitta dal minimo edittale (pag. 2 della parte motiva della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 gi