Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as lower court provided complete reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianmario Nieddu inadmissible due to a lack of merit regarding the alleged absence of motivation. The lower court had already provided a comprehensive argumentative structure explaining why the defendant's claim of stealing the car was uncredible based on contradictory evidence. The court rejected the appellant's repetitive complaints, ruling that the first-instance judgment was logically sound and fully substantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 363, n. 6 c.p.p.: An appeal based on the alleged lack of motivation is inadmissible if the judgment contains a complete and coherent argumentative apparatus that logically addresses the facts and evidence presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEDDU GIANMARIO nato a SASSARI il 19/03/1984 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianmario Nieddu; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in quanto mancante, contraddittoria, manifestamente illogica e frutto di travisamento degli "elementi probatori" (non specificamente indicati, né allegati all'atto di impugnazione) è manifestamente infondato avendo i giudici di appello confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione con un compiuto apparato argomentativo che - lungi dal presentare contraddittorietà e/o palesi illogicità - illustra le risultanze processuali e riporta in modo lineare e congruo le ragioni per le quali l'assunzione da parte dell'imputato della paternità del furto dell'auto a bordo della quale era stato controllato non era considerata credibile poiché contraddetta dalle modalità della sottrazione descritte dal derubato in denuncia (si vedano le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza); con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede le doglianze già motivatamente disattese dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn