Criminal appeal dismissed for lack of concrete argumentation regarding subjective intent and charge reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address subjective intent and incorrectly reclassified the offense under Article 712 of the Penal Code. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already considered in the appellate judgment without providing new, concrete reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 712 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates merits arguments without offering a concrete, reasoned critique of the lower court's findings on subjective intent or legal qualification.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA GIAMPIERO nato a SASSARI il 27/08/1961 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giampiero Caria; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con i quali si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo di ricettazione e la violazione di legge in punto di mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen.- si risolvono nella reiterazione di profili di merito già dedotti in appello, senza operare una concreta critica argomentata avverso la sentenza impugnata (si veda pag.
3) che ha evidenziato come l'imputato non avesse fornito alcuna attendibile giustificazione in merito alla disponibilità dei dipinti e delle stampe di provenienza furtiva rinvenuti presso la sua abitazione, né avesse documentato l'acquisto degli stessi tramite leciti canali commerciali, così disattendendo, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2