Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding credibility assessment of victim's testimony in extortion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Riki Fabbri inadmissible due to a lack of specific legal grounds regarding the credibility of the victim's testimony. The appellant argued that the lower court incorrectly assessed the victim's statements as credible, but the Court held that such evaluations are factual matters reserved for the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of evidence rather than a review of logical argumentation flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of the victim's testimony in criminal proceedings, as this constitutes a factual assessment exclusive to the appellate judge unless manifest contradictions exist in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI RIKI nato a MONTEROTONDO il 16/02/2002 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Riki Fabbri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità, è privo di specificità, prospettando doglianze già dedotte e motivatamente disattese dal giudice di appello (l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona da cui discenderebbe l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione ), e volto ad ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, estranea al sindacato di questa Corte, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo con riguardo all'apprezzamento delle acquisizioni probatorie (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nello specifico, deve ricordarsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa sia precluso innanzi a questa Corte, in ossequio al principio consolidato secondo il quale la valutazione della credibilità della vittima del reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); che, i giudici di appello hanno proceduto al corretto vaglio delle dichiarazioni della persona offesa che aveva delineato la contestata condotta estorsiva, valutandole intrinsecamente credibili e confermate da concreti e validi riscontri esponendo le congrue ragioni di fatto e di diritto poste a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 3 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso