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Ordinanza — n. 24538/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24538/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24538/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO SAMUEL nato a ROMA il 08/04/2003 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Samuel Spampinato; ritenuto che con un unico motivo di ricorso si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.; che la doglianza è manifestamente infondata poiché il giudice di appello ha compiutamente argomentato al riguardo, in modo non illogico ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24538/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4 cod. pen.; che la doglianza è manifestamente infondata poiché il giudice di appello ha compiutamente argomentato al riguardo, in modo non illogico ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina circostanza attenuante infrazione privilegiata aggravamento della pena reato di poca entità risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO SAMUEL nato a ROMA il 08/04/2003 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Samuel Spampinato; ritenuto che con un unico motivo di ricorso si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.; che la doglianza è manifestamente infondata poiché il giudice di appello ha compiutamente argomentato al riguardo, in modo non illogico ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01;

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); con specifico riguardo al delitto di rapina (oggetto del presente giudizio), non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità; nel caso di specie (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata) l'argomentare del collegio di merito - che escluso detta attenuante facendo riferimento alle gravi modalità dell'aggressione posta in essere dall'odierno ricorrente che avevano fortemente impaurito la persona offesa - risulta immune da vizi logico-giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis