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Ordinanza — n. 24537/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific criticism regarding conviction for usury and association crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24537/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new trial on usury charges and association crimes, claiming errors in reasoning and psychological elements, but the court found these arguments merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court. The decision relied on the established principle that generic mitigating circumstances require positive factual elements, not just the absence of negative ones, rendering the appellant's claims without merit.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 416 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific and critical arguments against the lower court's reasoning; mere reproduction of points already dismissed is insufficient, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when positive elements are absent.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific criticism usury crime conviction association crime generic mitigating circumstances repetitive arguments Court of Cassation diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 416 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif.
art. 416 cod. pen
art. 62 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, è irrilevante, di per sé solo, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTELLINI MAURIZIO nato a ROMA il 03/03/1952 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Maurizio Cortellini e la memoria difensiva depositata in data odierna alle ore 6.26 e, quindi, tardiva recante in intestazione la dicitura " motivi integrativi di ricorso per cassazione"; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso -con i quali si deducono rispettivamente il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di usura (capo H di imputazione), nonché la violazione di legge con riferimento all'art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico relativamente alla partecipazione al reato associativo contestato al capo A) di imputazione - sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e fattuali dalla Corte di merito e privi di specifica critica al costrutto sviluppato nella sentenza impugnata che: (a) quanto all'addebito di usura, ha evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa Emanuele Gregori ( che aveva ricostruito i rapporti di debito-credito) erano corroborate dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate in corso di indagine, dagli esiti dei servizi di osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria e della perquisizione domiciliare a carico dell'odierno ricorrente ove era stata rinvenuta una delle cambiali sottoscritte dalla persona offesa (pagg. da 24 a 28); (b) quanto al reato associativo, ha evidenziato il consapevole apporto reso dall'odierno ricorrente all'interno del sodalizio criminoso con ruolo apicale (pagg. 33 e 34); considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha fondato il diniego sulla assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso e l'irrilevanza della condizione di incensuratezza; tale costrutto argomentativo è esenta da censure atteso che l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, è irrilevante, di per sé solo, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende