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Ordinanza — n. 24535/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals on drug possession and money laundering charges due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Alessandro Pollara and Salvatore Gravagna inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for legal violations regarding money laundering and drug possession, but the court found their arguments generic or merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court. Consequently, the appeals were rejected because they failed to provide the specific legal and factual reasons required to challenge the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 73 d.p.r. 309/90; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 129 bis cod. proc. pen.: Appeals must be supported by specific legal and factual arguments; generic or repetitive claims are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals money laundering charges drug possession lack of specific grounds repetitive arguments court costs appellate review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Alessandro Pollara e Salvatore Gravagna; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 bis cod.
Art. 73 d.p.r. 309/90
da 3 a 5); rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Pollara, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 73 d.p.r.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 129 bis cod. proc. pen.
rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Gravagna, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 129 bis cod. proc. pen., è parimenti manifestamento infondato.
art. 648 bis cod. pen
Letti i ricorsi di Alessandro Pollara e Salvatore Gravagna; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 bis cod. pen.
art. 73 d.p.r. 309/90
da 3 a 5); rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Pollara, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 73 d.p.r.
art. 133 cod. pen
art. 129 bis cod. proc. pen
rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Gravagna, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 129 bis cod. proc. pen., è parimenti manifestamento infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023
Sez. 5 n. 131 del 26/11/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POLLARA ALESSANDRO nato a GELA il 13/09/1991 GRAVAGNA SALVATORE nato a GELA il 18/08/1982 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Alessandro Pollara e Salvatore Gravagna; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggio ( capo A) sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e fattuali dalla Corte di merito e privi di specifica critica al costrutto sviluppato nella sentenza impugnata che, quanto all'imputato Pollara, ha motivatamente disatteso la tesi difensiva della partecipazione degli odierni ricorrenti al reato di furto presupposto (pag.

6) e, quanto a Gravagna, ha evidenziato come gli esiti dell'intervento delle forze dell'ordine presso il box ove erano stati sorpresi entrambi gli imputati davano conto della realizzazione da parte di costoro di atti idonei ad ostacolare la provenienza furtiva della vettura indicata nel capo A) di imputazione, trovata già in parte smontata e della consapevolezza non solo dell'origine delittuosa del bene ma anche dell'intento di frapporre ostacoli alla sua identificazione ( pagg. da 3 a 5); rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Pollara, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 73 d.p.r. 309/90 ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente ( capo c), è del tutto generico perché privo della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono, limitandosi ad affermare che il dato ponderale della droga trovata in possesso dell'imputato non è sufficiente a dimostrare la destinazione della stessa a terzi, quando invece la Corte di appello ha valorizzato non solo il quantitativo ma anche le modalità di presentazione e di conservazione che escludevano una finalità meramente personale (pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Pollara, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen ed il difetto di motivazione in punto di riduzione di pena operata per il tentativo nella misura minima, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivatamente escluso una dosimetria più favorevole con preciso riferimento alle modalità dell'azione contraddistinta da organizzazione e professionalità e, pertanto, ad uno degli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Gravagna, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 129 bis cod. proc. pen., è parimenti manifestamento infondato.

La sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione discrezionale della sua utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, S., Rv. 285764), non sindacabile qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti (Sez. 5 n. 131 del 26/11/2024, B., Rv. 287434-03).

Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato non avesse mostrato un atteggiamento connotato da un effettivo intento riparatorio nel confronti della persona danneggiata dal reato (pag. 5 sentenza impugnata). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila céesetéRe in favore della Cassa dell