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Ordinanza — n. 24534/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete argumentation and manifestly unfounded claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dario Curcuraci inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for receiving stolen goods and a lesser offense, arguing violations of specific criminal code articles. The court rejected these claims because the first ground relied on repetitive criticism without substantive argumentation, while the second ground was deemed manifestly unfounded given the lower court's reasoning on habitual behavior.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists merely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of appeal without offering a concrete, reasoned critique of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of concrete argumentation repetitive criticism receiving stolen goods manifestly unfounded claim ricettazione divieto di accettare regali ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Dario Curcuraci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Dario Curcuraci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
art 131-bis cod. pen
pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCURACI DARIO nato a PIAZZA ARMERINA il 19/12/1976 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dario Curcuraci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. non è consentito essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione dì quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e dunque omettendo una concreta critica argomentata della stessa (si vedano le pagg. 1-2 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici ed in conformità alle risultanze processuali, il giudice di appello ha ritenuto integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, escludendo la diversa ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art 131-bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (pag. 2 della sentenza impugnata) in punto di sussistenza della causa ostativa della abitualità del comportamento in ragione della non occasionalità degli acquisti del gasolio di provenienza furtiva e dei precedenti penali specifici in capo all'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3