Criminal appeal dismissed for inadmissibility; credibility assessment is a fact question not reviewable on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pantè Mattia Antoniette Concetta inadmissible, dismissing both the claim regarding witness credibility and the alleged violation of procedural time limits. The court held that assessing the credibility of the victim is a factual matter exclusively for the trial judge, which cannot be re-evaluated on appeal unless manifest contradictions exist. Furthermore, the court found the second ground inconsequential because the lower court correctly ruled on prescription rather than procedural inadmissibility, thereby confirming the civil dispositions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 578 comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 578 cod. proc. pen.: The credibility of the victim is a question of fact subject to the judge's free evaluation and cannot be re-examined on appeal, while the appellate court must decide on civil claims when a crime is extinguished by prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTE' MATTIA ANTONIETTE CONCETTA nato a NEW JORK( STATI UNITI AMERICA) il 06/12/1965 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pantè Mattia Antoniette Concetta; ritenuto che con un unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa e la violazione di legge con riferimento all'art. 578 comma 1- bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello rinviato per la prosecuzione del giudizio al giudice civile competente per la decisione sulle questioni civili; ritenuto che il primo motivo di censura è manifestamente infondato atteso che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi a questa Corte, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della vittima del reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); nel caso di specie, emerge che la Corte di appello (si vedano le pagine da 3 a 6) ha puntualmente esaminato le dichiarazioni della persona offesa, ritenute intrinsecamente credibili ed anche corroborate dalla documentazione acquisita e dai testimoni escussi; ritenuto che la deduzione in punto di violazione dell'art. 578 comma 1-bis cod. proc. pen. è inconferente atteso che la Corte di appello non ha affatto dichiarato improcedibile l'azione penale per superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344 bis codice di rito, ma ha emesso declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati da cui, del tutto correttamente, è scaturita la conferma delle statuizioni civili disposte nel giudizio di primo grado, in ossequio al principio dettato dall'art. 578 cod. proc. pen secondo cui il giudice di appello che dichiari l'estinzione per prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025 Il Co s• li estensore DEPOSITATA A " Il Presid