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Ordinanza — n. 24531/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated robbery liability due to lack of legal standing for fact-based complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint regarding the assessment of liability for aggravated robbery was merely a reiteration of factual objections already raised and rejected at the appellate level. The appellant argued that the victim's personal recognition of the defendant was not legally binding, yet the lower court had correctly reasoned that the daytime nature of the crime, the victim's opportunity to observe, and the recovery of 45 euro banknotes corroborated the defendant's guilt. Consequently, the court held that the Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate evidentiary issues already settled by the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: The Court of Cassation cannot entertain appeals based on factual disputes or re-evaluations of evidence already decided by the court of first instance, as such complaints are precluded from this jurisdictional level.

Parole chiave

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Court of Cassation jurisdiction factual disputes inadmissibility aggravated robbery liability victim recognition evidence appellate review preclusion rapina qualificata falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASIRI ISSAM nato il 22/10/1980 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Issam Kasiri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo b) di imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto riproduttivo di doglianze in fatto, già prospettate in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Il ricorrente deduce l'inattendibilità del riconoscimento personale dell'imputato effettuato dalla persona offesa che - dovendosi intendere quale "specie del più generale concetto di dichiarazione" (cfr.

Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416 - 01) - è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito e, se non fondato su affermazioni apodittiche o illogiche, è sottratto al controllo di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie da sovrapporre a quella adottata nei precedenti gradi. Nel caso di specie, la Corte territoriale- con motivazione esente da vizi logici - ha puntualmente argomentato la ritenuta attendibilità del riconoscimento osservando che l'azione predatoria era avvenuta in pieno giorno e la vittima aveva avuto modo di osservare per un tempo sufficiente gli aggressori; che esso era avvenuto nell'immediatezza ed in termini certi e risultava corroborato dagli esiti della perquisizione effettuata a carico dell'imputato ove erano state ritrovate 45 banconote da 10 euro, compatibili con il numero di pezzi sottratti alla persona offesa (pagg. 4-6 della sentenza impugnata). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i