Italian Court dismisses fraud appeal for lack of specific legal grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Gianni Francini inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Francini challenged the lower court's finding of fraud under Article 640 of the Penal Code, arguing violations of the law regarding the objective elements of the crime. The court rejected this claim because the appeal failed to provide a specific comparison with the factual and legal reasons used by the appellate court to establish the fraudulent conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 640, cod. pen.: An appeal alleging a violation of the law is inadmissible if it lacks the required specificity and fails to offer an effective comparison with the factual and legal grounds upon which the lower court based its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCINI GIANNI nato a MONTE SAN SAVINO il 27/02/1966 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianni Francini; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa, non è connotato dal requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto privo di alcun effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto con cui la Corte territoriale ha ravvisato nel contegno serbato dal ricorrente l'elemento materiale degli artifizi e raggiri propri della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è valutata la condotta complessivamente tenuta dall'imputato consistita nel presentarsi qualificandosi manager bancario, nel consegnare un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento dell'orologio Rolex acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con la venditrice che gli aveva rappresentato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo specimen); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu