Criminal appeal dismissed for generic grounds and inadmissible evidentiary re-evaluation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Novara inadmissible due to generic grounds and an impermissible request to re-evaluate evidence. The lower court had already assessed the victim's testimony and surveillance footage, concluding that the defendant committed aggravated robbery rather than theft. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on generic grounds or an impermissible request to re-evaluate evidence already thoroughly assessed by the lower court is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVARA MASSIMO nato a ERICE il 20/04/1969 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimo Novara; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina aggravata in quello di furto, è del tutto generico poiché il ricorrente, prospetta doglianze volte a proporre in questa sede una non consentita rivalutazione del materiale probatorio (il narrato della persona offesa ed il contenuto delle immagini registrate dalle telecamere presenti sul luogo del fatto), già attentamente valutato dalla Corte territoriale la quale, proprio sulla scorta di tali elementi, ha ritenuto che Leolini Franco era stato vittima di una condotta violenta perpetrata proprio dall'odierno ricorrente con contestuale sottrazione dalle tasche dei pantaloni di una somma di denaro pari a 950,00 euro operata dal correo (pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 20