Italian Court dismisses appeal claiming prescription defense for aggravated reception crime due to lack of special leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Wagnane Serigne Abdou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime of aggravated reception had expired, but the court rejected this claim. The court ruled that special leniency is merely an aggravating circumstance, not a separate offense, and thus cannot extend the prescription period beyond the statutory maximum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma quarto, cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: Special leniency in reception crimes is an aggravating circumstance, not an independent offense, and therefore cannot be considered for extending the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAGNANE SERIGNE ABDOU nato il 20/11/1983 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Wagnane Serigne Abdou; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione nella forma attenuata prevista dall'art. 648, comma quarto, cod. pen. per intervenuta prescrizione, maturata in epoca precedente alla sentenza di appello, è manifestamente infondato, dovendosi ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (ex multis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186;
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307- 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giug