Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24525/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding conviction and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Pumo's appeal inadmissible due to a lack of specific factual and legal grounds regarding the conviction. Although the Court of Appeal found stable public space occupation, Pumo merely complained about the absence of explicit evaluation criteria without detailing specific errors. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined as it failed to provide the necessary specificity for judicial review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised lack specificity, preventing the court from identifying the factual and legal issues for its review.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal conviction grounds procedural error Court of Cassation segno di dominio pubblico violazione degli oneri dell'autorizzazione autorizzazione di polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1978 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Pumo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono carenze motivazionali in punto di giudizio di colpevolezza, risulta privo di specificità non risultando esplicitate le ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale censura, così da non consentire giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A fronte di un compiuto apparato giustificativo con il quale si è ritenuta accertata l'effettiva e stabile occupazione di suolo pubblico da parte dell'imputato (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a lamentare che la Corte di appello non avrebbe esplicitato "i criteri di valutazione" delle prove utilizzate; considerato che la richiesta "in via subordinata, di riforma dell'impugnata sentenza escludendo l'aumento per la contestata recidiva" è del tutto eccentrica atteso che- a prescindere dal fatto che si tratterebbe di una valutazione di merito non proponibile in sede di legittimità - il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza della aggravante in questione (pagg. 5 e 6 della sentenza). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giug