Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with lower court's reasoning on subjective element.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jessin Bellomo inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the subjective element of the crime of receipt. The appellant claimed the lower court's reasoning was contradictory and illogical, but the court found no specific correlation between the cited reasons and the appellate judgment's findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the contested judgment, as the appellate court's decision stands valid when based on established jurisprudence regarding the burden of proof for subjective elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO JESSIN nato a PALERMO il 06/12/1995 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jessin Bellomo; ritenuto che l'unico motivo oggetto di ricorso, con il quale si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico perché privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla sentenza e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Il giudice di appello, con apparato giustificativo scevro da manifeste illogicità, ha ritenuto sussistente in capo all'odierno ricorrente la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricettato (si vedano le pagg. 3-4 della pronuncia impugnata), applicando adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (per tutte:
Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 gi