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Ordinanza — n. 24523/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking correlation with appellate court's reasoning on subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jessin Bellomo inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding subjective criminal intent. The appellant claimed the lower court's reasoning was contradictory and illogical, but the court found no correlation between his specific grounds and the appellate judgment's findings. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to meet the threshold for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a logical correlation with the reasoning of the appealed judgment, as the appellant must demonstrate specific inconsistencies rather than general assertions of illogic.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds subjective intent correlation reasoning criminal liability appellate review procedural dismissal uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO3ESSIN nato a PALERMO il 06/12/1995 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jessin Bellomo; ritenuto che l'unico motivo oggetto di ricorso, con il quale si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico perché privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla sentenza e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Il giudice di appello, con apparato giustificativo scevro da manifeste illogicità, ha ritenuto sussistente in capo all'odierno ricorrente la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricettato (si vedano le pagg. 3-4 della pronuncia impugnata), applicando adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (per tutte:

Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu