Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability and sentencing mitigation, arguing errors in reasoning regarding possession and personal circumstances. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level and failed to provide a substantive critique of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds that constitute a mere repetition of arguments already rejected by the appellate court without providing a specific and arguable critique of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAN VALENTINA nato a VERONA il 20/10/2000 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentina Goman, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex artt. 110 e 707 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha evidenziato a pag. 4 della sentenza impugnata che il possesso richiesto dall'art. 707 cod. pen.
è integrato da qualsiasi forma di disponibilità diretta della cosa, da cui derivi la possibilità di sollecito utilizzo concreto, la quale non richiede né l'attualità né l'imminenza dell'uso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito ha ritenuto che la personalità dell'imputata non giustificasse la concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso