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Ordinanza — n. 24498/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal challenging factual reconstruction of criminal liability based on victim statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24498/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court improperly overruled its own factual findings regarding the victim's credibility. The appellant argued the trial court misinterpreted historical facts and undervalued the victim's testimony under Article 110 and 628 of the Penal Code. The court ruled that appellate courts cannot substitute their own evaluation of evidence for that of the trial judges, who correctly applied established jurisprudence allowing victim statements to found criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 110, 628 co. 3 n. 1 cod. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidentiary results for that of the trial courts, rendering appeals challenging factual reconstruction inadmissible.

Parole chiave

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appellate review limits victim credibility assessment criminal liability foundation factual reconstruction error procedural preclusion produzione tardiva di documenti documenti bancari tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
13- 15) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 628 co. 3 n. 1 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENE MAMADOU nato il 14/10/1980 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mamadou Sene, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ex artt. 110, 628 co. 3 n. 1 cod. pen. denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 13- 15) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il