Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded regarding criminal liability and aggravating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly qualified the criminal act and balanced mitigating factors against the contested aggravating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments were manifestly unfounded and lacked sufficient interest for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the potential outcome in the retrial would not be favorable to the appellant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GAETANO GENNARO nato a NAPOLI il 01/07/2002 avverso la sentenza del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro De Gaetano ed i motivi nuovi trasmessi in data 28 maggio 2025, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 110, 628 co. 1 e 3 nn. 1 e 2, 61 n. 7 cod. pen. e del riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 comma 3 nn. 2 e 7 è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha ritenuto corrette sia la qualificazione giuridica del fatto in questione sia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti (cfr. pag. 2 della sentenza impuganata); che, inoltre, non è deducibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; che i motivi nuovi da ultimo trasmessi a mezzo p.e.c. reiterano le doglianze già innanzi esaminate; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17