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Ordinanza — n. 24493/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-justiciable grounds and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant challenged the denial of mitigating circumstances and the imposed sentence, arguing for a reduction in punishment. The court rejected these claims because the first two grounds are not admissible in cassation proceedings, and the sentencing discretion regarding statutory minimums falls within the lower court's authority.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 99 comma 4 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they contest discretionary sentencing decisions or the denial of mitigating circumstances, as these matters fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation admissibility sentencing discretion mitigating circumstances statutory minimum legal costs notificazione viziata eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
4 della sentenza impugnata), in quanto la pena è stata irrogata nel minimo edittale per il reato ex art. 648 cod. pen., aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell'art.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
pen., aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., pertanto non è riducibile; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
4 della sentenza impugnata), in quanto la pena è stata irrogata nel minimo edittale per il reato ex art. 648 cod. pen., aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell'art.
art. 99 comma 4 cod. pen
pen., aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., pertanto non è riducibile; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VURCHIO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 05/12/1992 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vurchio, rilevato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648 connmal.(4- cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, a parere del giudice di merito, non emergono elementi positivamente valutabili a tal fine, considerando la gravità della condotta posta in essere dall'imputato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la pena irrogata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente svolto (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), in quanto la pena è stata irrogata nel minimo edittale per il reato ex art. 648 cod. pen., aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., pertanto non è riducibile; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così decis