Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's liability judgment under Article 707 of the Penal Code, but the sole ground raised was deemed generic. The court found the argument lacked specificity and failed to correlate with the reasons already discussed and rejected by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 707 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and merely repeats arguments already discussed and rejected by the court of second instance without establishing a specific correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO PIO MASSIMILIANO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/11/1974 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pio Massimiliano Albano, rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 707 cod. pen., è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno