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Ordinanza — n. 24488/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of psychological intent element in receipt crime. Appeal rejected due to repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24488/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to establish the psychological element of intent required for the crime of receipt under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal without new legal grounds, citing established precedent that awareness of the illicit origin of goods suffices for intent.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it relies solely on the repetition of arguments already rejected by the court of appeal, as the law does not permit such grounds in the jurisdictional phase.

Parole chiave

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crime of receipt psychological intent inadmissible appeal reiteration of arguments Article 648 Penal Code jurisdictional phase procedural costs tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997
Sez. 2, n. 6291 del 29/10/1990
211014; Sez. 2, n. 6291 del 29/10/1990; Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO GIOVANNI nato a PALERMO il 26/06/1981 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Di Stefano, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. per via dell'assenza dell'elemento psicologico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo la quale per la configurabilità del dolo nel reato di ricettazione è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997;

Rv. 211014; Sez. 2, n. 6291 del 29/10/1990; Rv. 187400) e, nel caso di specie, rilevano le modalità del possesso dell'area e della detenzione dei beni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugn