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Ordinanza — n. 24482/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24482/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24482/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESANTIS PASQUALE nato a CERIGNOLA il 16/04/1989 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Desantis, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito a pag. 6 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta posta in essere dall'imputato, gravato anche da precedenti penali, tutti inerenti ai reati contro il patrimonio; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di colpevolezza e della conseguente irrogazione della pena denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che il giudice di merito ha ravvisato gli estremi del reato di riciclaggio consumato sulla base del materiale ritrovato a bordo dell'autocarro condotto dall'imputato privo di codice identificativo e per la commisurazione della pena ha considerato l'elevato livello di esecuzione del tentativo (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24482/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito a pag. 6 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta posta in essere dall'imputato, gravato anche da precedenti penali, tutti inerenti ai reati contro il patrimonio; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di colpevolezza e della conseguente irrogazione della pena denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che il giudice di merito ha ravvisato gli estremi del reato di riciclaggio consumato sulla base del materiale ritrovato a bordo dell'autocarro condotto dall'imputato privo di codice identificativo e per la commisurazione della pena ha considerato l'elevato livello di esecuzione del tentativo (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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opposizione tardiva tempestività dell'inoltro tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale termini di ricorso allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESANTIS PASQUALE nato a CERIGNOLA il 16/04/1989 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Desantis, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito a pag. 6 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta posta in essere dall'imputato, gravato anche da precedenti penali, tutti inerenti ai reati contro il patrimonio; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di colpevolezza e della conseguente irrogazione della pena denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che il giudice di merito ha ravvisato gli estremi del reato di riciclaggio consumato sulla base del materiale ritrovato a bordo dell'autocarro condotto dall'imputato privo di codice identificativo e per la commisurazione della pena ha considerato l'elevato livello di esecuzione del tentativo (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende