Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Marco Vincenzo Vacca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vacca challenged the lower court's application of procedural and substantive criminal law, but the Court found his arguments were merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the specific, critical reasoning required by law to reach the jurisdictional level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 648 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must present specific grounds distinct from those already examined at the appellate level; mere repetition of rejected arguments renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA MARCO VINCENZO nato a LATIANO il 10/06/1958 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Vincenzo Vacca e la memoria trasmessa in data 29 maggio 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 11456 del 10/03/2015, Rv. 263306;
Sez. 2, n. 29785 del 29/09/ 2020; Rv. 279816), sulla base della quale il giudice di merito non ritiene che si sia verificata la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha ritenuto provata la sussistenza del delitto di ricettazione sulla base della piena consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita dell'auto, ricevuta al fine di profitto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione "per relationem" della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.
è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che, invero, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione; che la memoria da ultimo trasmessa in data 29 maggio 2025 si limita a _ 7 riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammend