Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and expired statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground for appeal was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific legal criticism. Additionally, the statute of limitations for the crime had expired after the appellate judgment was issued. Consequently, the court upheld the lower court's decision on both substantive and procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 641 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 132 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level or if the statute of limitations has expired, as such grounds do not constitute specific legal criticism required for admissibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVEZZA COSIMO nato a TARANTO il 05/12/1960 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Cavezza, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato inquadramento della fattispecie nell'ambito del delitto ex art. 640 cod. pen., anziché in quella dell'art. 641 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); che, comunque, per il reato oggetto di ricorso i termini di prescrizione sono maturati in data successiva (26/01/25) rispetto a quella di emissione della sentenza impugnata (09/10/2024); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonché l'eccessività della pena irrogata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ossia le modalità della condotta e la personalità dell'imputato (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso