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Ordinanza — n. 24477/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as reclassification of fraud to breach of contract is legally prohibited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Farella's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Farella argued that the Court of Appeal failed to reclassify the crime of fraud into a civil breach of contract, but the court rejected this claim. The decision rests on the legal principle that such reclassification is not permitted in cassation proceedings as it would require a factual reconstruction contrary to the lower court's established reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The reclassification of a criminal offense into a civil breach of contract is inadmissible in cassation proceedings as it constitutes an impermissible reconstruction of facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal fraud reclassification civil breach of contract cassation inadmissibility factual reconstruction prohibited judicial review limits ammende per infrazione procedurale sanzione sproporzionata impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARELLA GIUSEPPE nato a BARI il 10/12/1985 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Farella, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di truffa nell'illecito civile dell'inadempimento contrattuale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sulla base della consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016; Rv. 268074); che la Corte d'Appello ritiene raggiunta piena prova circa la sussistenza dell'elemento rappresentativo e volitivo necessari ai fini del reato di cui all'art.640 cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno