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Ordinanza — n. 24476/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and recidivism due to manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24476/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Cartanese's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the denial of generic mitigating circumstances, the application of recidivism, and the substitution of a short custodial sentence. The court rejected these claims as manifestly unfounded given the judge's thorough reasoning regarding the defendant's numerous prior convictions and high social danger.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be admissible and not manifestly unfounded; if the lower court's reasoning is sound and addresses the facts, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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appeal inadmissibility generic mitigating circumstances recidivism application short custodial sentence manifestly unfounded appeal allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTANESE MATTEO nato a SAN SEVERO il 11/08/1979 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Cartanese, rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata disapplicazione della recidiva e l'omessa sostituzione della pena detentiva breve, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che il giudice di merito a pag. 5 della sentenza impugnata ha congruamente motivato in considerazione dei numerosi precedenti gravanti sull'imputato, sintomatici di un'elevata pericolosità sociale; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 20