Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and recidivism due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Matteo Cartanese's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the denial of generic mitigating circumstances, the application of recidivism, and the substitution of a short custodial sentence. The court rejected these claims as manifestly unfounded given the judge's thorough reasoning regarding the defendant's numerous prior convictions and high social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be admissible and not manifestly unfounded; if the lower court's reasoning is sound and addresses the facts, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTANESE MATTEO nato a SAN SEVERO il 11/08/1979 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Cartanese, rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata disapplicazione della recidiva e l'omessa sostituzione della pena detentiva breve, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che il giudice di merito a pag. 5 della sentenza impugnata ha congruamente motivato in considerazione dei numerosi precedenti gravanti sull'imputato, sintomatici di un'elevata pericolosità sociale; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 20