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Ordinanza — n. 24475/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific appeal grounds under Art. 606 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning was generic and lacked specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. However, the court found the appeal also violated Article 606, Paragraph 3, which mandates that all grounds for appeal must be explicitly stated in the appeal judgment itself.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation were not previously deduced as specific reasons for appeal in the judgment of appeal, rendering the current complaint generic and insufficient for the court of review to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds required Article 606 paragraph 3 generic reasoning Code of Criminal Procedure tardivo pagamento delle spese produzione tardiva di documenti opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI BARTOLOMEO nato a ANDRIA il 12/09/1983 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTT-I;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bartolomeo Di Bari, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati a questi ascritti non solo è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ma anche non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giu