Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Marchetti inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The first ground of appeal challenging recidivism was rejected because it was not previously raised as an appeal reason, violating the mandatory requirement of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The second ground contesting the denial of general mitigating circumstances was deemed unfounded and inconsistent with established case law regarding judicial discretion. Consequently, the entire appeal was dismissed, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 4 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds not raised at the second instance level are introduced for the first time, as the law strictly requires prior deduction of such censure under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTI FRANCESCO nato a CORATO il 13/01/1988 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Marchetti, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano i presupposti della recidiva (peraltro pienamente sussistenti, sulla base della lettura delle appostazioni che affollano il certificato del casellario) non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il