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Ordinanza — n. 24472/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late prescription claim and non-specific general mitigation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24472/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime had prescribed and sought recognition of generic mitigating circumstances, but the Court found the prescription claim untimely and the mitigation argument too vague. The decision relied on established precedent regarding procedural timing and the requirement for specific factual grounds in mitigation requests.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000: An appeal challenging prescription raised after the judgment is inadmissible, and requests for generic mitigating circumstances must be specific and grounded in precise facts to be considered in cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations timing generic mitigating circumstances specific factual grounds Cassazione procedural rules censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
217266); che, invero, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non risulta essere intervenuta alcuna prescrizione; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
art. 648 cod. pen
217266); che, invero, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MAME MOR nato il 12/08/1966 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mame Mor Ndiaye, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla data di emissione del dispositivo della sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); che, invero, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non risulta essere intervenuta alcuna prescrizione; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non è consentito in sede di legittimità ed è aspecifico, in quanto non si confronta con una motivazione precisa e puntuale, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito a pag. 3 della sentenza impugnata non ha ritenuto opportuno riconoscere le circostanze attenuanti generiche in considerazione del rilevante numero di capi di abbigliamento ed accessori con marchi e segni distintivi contraffatti o alterati, detenuti e venduti dall'imputato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso