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Ordinanza — n. 24471/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and improper fact reconstruction under Art. 707 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for possessing tools to open car locks and the imposition of a custodial sentence. The court rejected these claims as generic arguments that attempted to reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge, violating procedural rules on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attempts to reconstruct facts through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance or relies on generic arguments already rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 707 Penal Code fact reconstruction custodial sentence procedural admissibility ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
art. 707 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016
2), in quanto è sufficiente, ai fini della configurabilità, il possesso ovvero l'immediata disponibilità (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINAZZO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/05/1980 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Finazzo, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 707 cod. pen. non solo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma anche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte d'Appello, invero, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento confermando la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al reato in questione, il quale risulta integrato dal ritrovamento di oggetti idonei ad aprire o sforzare serrature (tronchesina taglia bulloni, tenaglia in acciaio, pinza a pappagallo) sotto il sedile posteriore del veicolo della compagna di cui questi era alla guida (si veda, in particolare, pag. 2), in quanto è sufficiente, ai fini della configurabilità, il possesso ovvero l'immediata disponibilità (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Rv. 268441001); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria è manifestamente infondato, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

6) in ragione delle modalità della condotta e dei molteplici precedenti penali posti a carico dell'imputato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così dec