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Ordinanza — n. 24469/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on criminal liability and sentencing, but the court found these arguments merely reiterated those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that no new grounds were presented to justify a review of the first-instance judgment's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must present new grounds distinct from those already examined at the appellate level, and arguments merely reiterating previous disallowed contentions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility reiteration of arguments Court of Cassation appellate review criminal liability produzione tardiva di documenti tardivo pagamento delle spese documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBELLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/12/1980 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Zambella e la successiva memoria trasmessa il 3 giugno 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto ex artt.56 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che reiterano quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove vengono con chiarezza espositiva evidenziati plurimi elementi dimostrativi del ruolo svolto dal ricorrente nella fattispecie oggetto di accertamento); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto assoluto di motivazione in relazione alla modalità di determinazione della pena base non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che il giudice di merito a pag. 7 della sentenza impugnata ha precisato che la pena è stata misurata sulla base del grave contesto criminoso in cui ha avuto luogo il tentativo di estorsione, del ruolo ricoperto e della capacità a delinquere dell'imputato, connotata dalla presenza di precedenti penali; che la memoria da ultimo trasmessa in data 3 giugno 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso