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Ordinanza — n. 24467/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility; penalty grading discretion and incompatibility do not affect merit judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate judge was incompatible with the merits due to prior liberty decisions and that generic mitigating circumstances were wrongly rejected. The court ruled that such incompatibility does not impair the judge's capacity and that penalty grading remains within the merit judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An incidental decision on liberty does not render the judge incompatible with the merits, and the assessment of penalty gradation falls within the merit judge's discretionary power.

Parole chiave

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inadmissibility appeal judge incompatibility penalty grading discretion generic mitigating circumstances merit judgment capacity opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi
Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi Rv.
Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K.
282136 - 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv.
Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Condello
267419 - 01), dall'altro, la decisione incidentale del Collegio giudicante in materia de libertate (nella fattispecie, sul quomodo della misura), non produce alcuna espressione di pregiudizio sulla decisione di merito (Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Condello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELIMOVIC KEVIN nato a CAGLIARI il 31/05/1996 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Selimovic, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce -per la prima volta- la nullità del giudizio di appello per l'incompatibilità a giudicare nel merito in sede di appello da parte del giudice che ha deliberato de libertate (nell'ambito medesimo processo), è manifestamente infondato in diritto, giacché, da un lato, l'eventuale incompatibilità non incide sulla capacità del giudice (art. 178, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.:

Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi Rv. 282136 - 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01), dall'altro, la decisione incidentale del Collegio giudicante in materia de libertate (nella fattispecie, sul quomodo della misura), non produce alcuna espressione di pregiudizio sulla decisione di merito (Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Condello, Rv. 237627 - 01).; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente misura della pena non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la Corte d'appello a pag. 14 della sentenza impugnata ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste sulla base del comportamento tenuto dall'imputato successivamente alla confessione resa all'ispettore Noto, in quanto l'imputato ha cercato di difendersi incolpando ingiustamente un affine e si è reso irreperibile per diversi mesi, durante i quali ha tentato la fuga in Germania; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così decis