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Ordinanza — n. 24466/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24466/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24466/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEROLINI MARIO nato a CIVITANOVA MARCHE il 10/02/1974 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Cerolini e la memoria trasmessa in data 30 maggio 2025; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della stessa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha già provveduto a fornire adeguata risposta, come si evince dalla lettura delle pagg. 9-12 della sentenza impugnata, alle censure prospettate con i motivi di gravame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nel tentativo di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 13 della sentenza impugnata) sulla falsariga della consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'immotivato rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 13 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento all'elevato valore delle merce oggetto di ricettazione e alla personalità del reo, gravato da precedenti penali tutti rientranti nei reati contro il patrimonio), anche considerato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la memoria da ultimo trasmessa in data 30 maggio 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 24466/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della stessa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha già provveduto a fornire adeguata risposta, come si evince dalla lettura delle pagg. 9-12 della sentenza impugnata, alle censure prospettate con i motivi di gravame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nel tentativo di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 13 della sentenza impugnata) sulla falsariga della consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'immotivato rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 13 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento all'elevato valore delle merce oggetto di ricettazione e alla personalità del reo, gravato da precedenti penali tutti rientranti nei reati contro il patrimonio), anche considerato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la memoria da ultimo trasmessa in data 30 maggio 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato procedure di ricorso difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEROLINI MARIO nato a CIVITANOVA MARCHE il 10/02/1974 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Cerolini e la memoria trasmessa in data 30 maggio 2025; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della stessa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha già provveduto a fornire adeguata risposta, come si evince dalla lettura delle pagg. 9-12 della sentenza impugnata, alle censure prospettate con i motivi di gravame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nel tentativo di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 13 della sentenza impugnata) sulla falsariga della consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'immotivato rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 13 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento all'elevato valore delle merce oggetto di ricettazione e alla personalità del reo, gravato da precedenti penali tutti rientranti nei reati contro il patrimonio), anche considerato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la memoria da ultimo trasmessa in data 30 maggio 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Co