Ordinanza — n. 24464/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFRANCO RINALDO nato a COMISO il 30/04/1971 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rinaldo Difranco, rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione giuridica -in termini di incauto acquisto- dell'attività illecita descritta ai due capi di imputazione contestati non è ammissibile, giacché con il concordato concluso tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., queste hanno rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la rideterminazione della pena inflitta e anche sul punto hanno raggiunto l'accordo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., queste hanno rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la rideterminazione della pena inflitta e anche sul punto hanno raggiunto l'accordo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFRANCO RINALDO nato a COMISO il 30/04/1971 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rinaldo Difranco, rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione giuridica -in termini di incauto acquisto- dell'attività illecita descritta ai due capi di imputazione contestati non è ammissibile, giacché con il concordato concluso tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., queste hanno rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la rideterminazione della pena inflitta e anche sul punto hanno raggiunto l'accordo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025