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Ordinanza — n. 24463/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; change of judge did not cause nullity as prior evidence remains valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24463/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that a change of judge during trial did not render the proceedings null. The defense argued for absolute nullity, but the court found the original judge had personally conducted part of the investigation and the new judge accepted prior results without objection. Consequently, the court applied established precedent stating that evidence admitted by the original judge retains validity unless explicitly revoked.

Regesto Legislator

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Art. 525 cod. proc. pen.; In criminal proceedings, a change of judge does not constitute absolute nullity if the new judge has personally conducted part of the investigation and accepts the results of the prior portion without objection, preserving the efficacy of evidence previously admitted.

Parole chiave

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change of judge nullity criminal procedure code evidence validity procedural nullity trial composition motivi di cassazione revisione di una decisione parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 525 cod. proc. pen.
art. 525 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO STEFANO nato a ERICE il 14/02/1983 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello ha debitamente spiegato, in risposta a specifico motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che il mutamento del giudice, in corso di dibattimento, non ha determinato, nel caso di specie, alcuna nullità, posto che il giudice che ha emesso la sentenza ha personalmente svolto parte dell'istruttoria ed acquisito, quanto alla porzione residua, gli esiti dell'attività svoltasi prima del mutamento di composizione dell'organo giudicante senza che, a quest'ultimo proposito, la difesa dell'imputato, regolarmente costituita, abbia formulato obiezioni o richieste di sorta; che la decisione impugnata si palesa, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, ossequiosa dei canoni ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, che ha chiarito che, se è vero che il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, non è men vero, al contempo, che, in caso di mutamento del giudice e rinnovazione istruttoria, «i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati» (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03), sicché, di conseguenza, «In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile» (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 01); che la deduzione del ricorrente, il quale sostiene essersi al cospetto, nella fattispecie, di una nullità assoluta ed insanabile, è, dunque, manifestamente infondata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co