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Ordinanza — n. 24462/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction as merit review exceeds cassation scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Malgieri inadmissible, confirming his conviction for tax evasion as the legal representative of Malgieri s.r.l. The court found the defense's arguments regarding alternative evidence evaluation to be mere differences in merit appraisal, which fall outside the cassation jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 5 d. Igs. n. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own assessment of facts when the lower court's reasoning is rational and based on a reasonable appreciation of the probative sources.

Parole chiave

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tax evasion conviction cassation jurisdiction limits merit review exclusion legal representative liability procedural inadmissibility elusione fiscale dichiarazione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALGIERI ANGELO nato a MELIZZANO il 16/01/1951 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Benevento il 20 dicembre 2022, con la quale Angelo Malgieri era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Dugenta il 30 dicembre 2014, nella qualità di legale rappresentante della società Malgieri s.r.l. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli esiti della verifica fiscale eseguita nei confronti della società Malgieri s.r.I., di cui l'imputato era legale rappresentante, da cui è emersa l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale rispetto all'anno di imposta 2013, con evasione dell'ires per 290.282 euro e dell'iva per 221.989 euro.

È stato altresì sottolineato nella sentenza impugnata che l'accertamento delle imposte evase è scaturito non in base ai dati risultanti dal cd. spesometro, ma tramite i controlli di coerenza esterna, considerando cioè i dati certi delle fatture acquisite presso i clienti e i fornitori che avevano risposto ai questionari, mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è stata rimarcata la chiara finalizzazione all'evasione delle imposte della condotta omissiva dell'imputato, il quale non solo non ha versato i tributi dovuti, ma non ha presentato la dichiarazione fiscale nemmeno entro il termine previsto per il ravvedimento operoso.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio