Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by four defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued against the sentencing terms, but the court found their complaints to be generic and unrelated to the specific statutory grounds for challenging plea agreements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification of facts, or illegality of the penalty, and generic complaints fail to meet these requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GOURNADI KAMAL nato il 01/12/1988 EL GOURNADI ALLAL nato il 24/10/1986 CHAMKHI MOHAMED nato il 06/10/1995 SADIRI OTHMANE nato il 19/03/1992 avverso la sentenza del 26/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che El Gournadi Kamal, El Gournadi Allal, Chamkhi Mohamed e Sadiri Othmane, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pavia il 26 settembre 2024, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale in tema di stupefacenti, sono state applicate le seguenti pene: anni 5 di reclusione ed euro 30.000 di multa per El Gournadi Kamal; anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa per El Gournadi Allal, anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 14.000 di multa per Chamkhi Mohamed e anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa Sadiri Othmane; fatti commessi tra il 2021 e il 2023.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche tutte le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.