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Ordinanza — n. 24457/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic legal qualification contestation outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24457/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant, Luigi Pavone, contested the legal qualification of facts regarding crimes committed in Taranto in January 2024, but his arguments were generic and assertive rather than addressing the statutory exceptions. The court ruled that since the appeal did not fall under the narrow categories of voluntary waiver, lack of correlation, or legal error defined in the relevant code, it must be rejected with costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; generic contestations of legal qualification do not constitute valid grounds for admissibility.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error inadmissible appeal procedural code generic contestation traffico aggravato di stupefacenti violazioni della legge sulle armi possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE LUIGI nato a TARANTO il 02/01/1986 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Luigi Pavone, tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica dei fatti rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 25 settembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, con cui gli è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in ordine ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, 648 cod. pen., e 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975 e 10 della legge n. 497 del 1974; fatti accertati in Taranto il 16 gennaio 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestato in termini generici e assertivi.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.