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Ordinanza — n. 24456/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed for being outside statutory grounds and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24456/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Fabio Paolo Fasulo and Federico Bongiorno inadmissible. The defendants challenged a plea bargain sentence for a crime committed in Parma, but their complaints were deemed too generic and failed to address the specific statutory grounds required for such appeals. Consequently, the court ruled that the appeals violated procedural limits and ordered the parties to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality; generic complaints regarding the penalty amount are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeals procedural inadmissibility statutory grounds generic complaints court costs and fine fatture impagate ammende per infrazione procedurale falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FASULO FABIO PAOLO nato a GELA il 15/11/1963 BONGIORNO FEDERICO nato a GELA il 15/03/1956 avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Fabio Paolo Fasulo e Federico Bongiorno, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 maggio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Parma, con cui, in ordine al reato ex art.110 cod. pen., e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (in Parma il 31 dicembre 2018), sono state applicate le seguenti pene: anni 2 di reclusione per Fasulo, e anni 1 e mesi 4 di reclusione per Bongiorno.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate in punto di pena avverso il contenuto della decisione impugnata.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche tutte le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.