Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded, upholding conviction for nuisance liquid waste dumping.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Evelina Bertocchi inadmissible, ruling that her arguments regarding the evidence were manifestly unfounded. The lower court convicted Bertocchi of dumping foul-smelling liquids under Article 674 of the Penal Code based on convergent evidence including surveillance footage and victim statements. The court held that the trial judge's evaluation of these facts fell within the realm of merit assessment and was not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence in criminal proceedings are inadmissible when they merely propose alternative merit assessments without questioning the legality of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOCCHI EVELINA nato a GENOVA il 21/08/1968 avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza Tribunale di Genova del 17 maggio 2024, che ha condannato Evelina Bertocchi, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 100 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 674 cod. pen., commesso in Valbrevenna dal 4 al 12 marzo 2022. Osservato che i tre motivi di ricorso, con cui la difesa censura, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale ha ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti dei C.C. della Stazione di Savignone, sia le dichiarazioni della persona offesa Giovanni Battista Tassara che i filmati estratti dal sistema di videosorveglianza privata; da tali prove, tra loro convergenti, è emerso che, in un contesto di rapporti di vicinato deteriorati, la Bertocchi si è resa autrice di vari episodi di sversamento di liquami maleodoranti davanti l'ingresso dell'uscio della proprietà di Tassara, nei cui confronti il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno, liquidato in mille euro.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.